Atti Generali

Sezione relativa agli atti generali, come indicato all'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013


Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti
di carattere normativo e amministrativo generale

 

 
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano
l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme
giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle
attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 


ATTI SCADUTI
Data di pubblicazione Data di aggiornamento Descrizione Obbligo Oggetto Note

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I dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

   

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